Sez. 1 - , Sentenza n. 21521 del 25/10/2016 (Rv. 642056 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione concessa in relazione ad un contratto di mutuo - Qualificazione - Garanzia prestata con riferimento ad obbligazioni condizionali e future - Validità - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilità degli interessi, nonché degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito individuato (diversamente dalla fideiussione cd. "omnibus", dove, invece, il credito garantito dipende dallo svolgimento futuro del rapporto tra banca creditrice e cliente), la cui eventuale, successiva quantificazione, per interessi ed accessori, dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, dovendosi così escludere la caducazione della garanzia o la sua limitazione all'importo del capitale mutuato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)