Sez. 3, Sentenza n. 8944 del 05/05/2016 (Rv. 639910 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione "omnibus" senza limite di importo - Modifica dell'art. 1938 c.c. da parte della l. n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Estensione della garanzia ai debiti sorti successivamente - Rinnovazione della convenzione - Necessità - Convalida di negozio nullo - Esclusione - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della l. n. 154 del 1992 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto "ex nunc", esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1423, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)