Sez. 1, Sentenza n. 7660 del 01/08/1990 (Rv. 468433 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI - CONTRARI - POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI - CONTRARI - POSTERIORI - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle circostanze (tipiche od atipiche), in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 cod. civ., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una od alcune di esse, con apprezzamento che, se congruamente motivato, si sottrae al Sindacato di legittimità. (V 113/88, mass n 456751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)