diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6863 del 20/03/1985 Ud. (dep. 08/07/1985) Rv. 170047 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA- NUOVA CONCESSIONE - CONDANNE A PENA SOSPESA - EFFETTI PENALI - CESSAZIONE DIVIETO - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170047-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA- NUOVA CONCESSIONE - CONDANNE A PENA SOSPESA - EFFETTI PENALI - CESSAZIONE DIVIETO - OPERATIVITÀ - FATTISPECIE.*

Il divieto di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, e stabilito dall'art. 164 cod. proc. pen. opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti, per i quali tali condanne furono emesse, siano divenuti estranei alla sfera dell'illecito penale. (nella specie, la Corte ha annullato una sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena ad un imputato che ne aveva usufruito per due volte e relativamente a contravvenzioni, poi depenalizzate). (V mass n 133672, in termini; (V mass n 159481; (V mass n 168699).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)