Sez. 3, Sentenza n. 353 del 13/01/1993 (Rv. 480255 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere | Domanda eventualmente proposta in via riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente versate per canone locatizio - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Richiesta del tentativo da parte del locatore attore - Riproposizione da parte del conduttore convenuto - Necessità - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere
La domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto attiene a controversia relativa alla misura del canone locatizio, ed è quindi improcedibile se non preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'art. 44 della legge sull'equo canone, anche quando sia stata proposta in via riconvenzionale; tuttavia, se il tentativo di conciliazione sia stato esperito dal locatore in relazione ad una sua pretesa inerente alla misura del canone, il conduttore non ha l'onere di rinnovare il tentativo medesimo per la proposizione della domanda riconvenzionale perché quello esperito dal locatore ha realizzato lo scopo di promuovere un confronto tra le parti sulle rispettive posizioni in sede non contenziosa, perseguito dal citato art. 44.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)