Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 11/02/2002 (Rv. 552172 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione esperito dal conduttore in relazione a domanda di rimborso dell'eccedenza versata rispetto al canone legale - Domanda riconvenzionale del locatore di pagamento del maggior canone legale - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
La condizione di procedibilità prevista dall'art. 43 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone, in relazione alla domanda riconvenzionale del locatore di pagamento della differenza tra il canone legale e quello percepito, deve ritenersi soddisfatta quando il tentativo di conciliazione sia già stato esperito dal conduttore - attore in relazione ad una sua pretesa inerente alla misura del canone (così come nell'ipotesi inversa di domanda principale del locatore e domanda riconvenzionale del conduttore), atteso che quel tentativo ha già realizzato lo scopo di promuovere un confronto tra le parti sulle rispettive posizioni in sede non contenziosa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)