Sez. 3, Sentenza n. 1350 del 10/02/1998 (Rv. 512434 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE | Domanda del conduttore di restituzione di somme versate in più rispetto al dovuto - Disciplina delle controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone - Applicabilità - Tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - Mancanza - Improcedibilità - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE
La domanda di restituzione delle somme che il conduttore assume versate in più rispetto al dovuto, postulando il preventivo accertamento della misura del canone e dei successivi aumenti legali, è disciplinata dalle norme che regolano le controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone e comporta pertanto il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)