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Sez. L, Sentenza n. 7321 del 22/03/2013 (Rv. 626298 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Personale scolastico ATA dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell'ente di provenienza e quella di destinazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626298-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l'art. 8, secondo comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, detta la regola di carattere generale della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell'ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell'Amministrazione dello Stato. Ne consegue che, allorché la qualifica e il profilo di provenienza non trovino in concreto corrispondenza nella tabella di equiparazione allegata al D.M. 5 aprile 2001 (di recepimento dell'accordo ARAN-Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali del 20 luglio 2000 sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), occorre ricercare, nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola, quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attaglino alla posizione di provenienza, tenendo conto delle mansioni ad essi corrispondenti, dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte della previsione tabellare dell'inquadramento del profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C3 ccnl enti locali, nella categoria B ccnl scuola, come assistente amministrativo, aveva riconosciuto che, in concreto, il livello di autonomia e responsabilità del dipendente, nella direzione dei procedimenti affidatigli, costituiva il dato tipico e differenziale per l'inquadramento nella categoria C e nel profilo C1 di responsabile amministrativo).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE, DM Pubblica Istruzione 05/04/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)