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Sez. L, Sentenza n. 12359 del 03/06/2014 (Rv. 631041 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale scolastico ATA dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell'ente di provenienza e quella di destinazione - Successivo inquadramento superiore, con efficacia "ex tunc", a seguito di giudicato amministrativo - Incidenza sull'inquadramento presso l'amministrazione di destinazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631041-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di personale degli enti locali trasferito nel ruolo del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce la regola della necessaria corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell'ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell'Amministrazione dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui l'ente di provenienza inquadri con effetto retroattivo il dipendente in una qualifica superiore in esecuzione di un giudicato amministrativo successivo al passaggio nei ruoli del personale statale, la modifica dell'inquadramento opera anche con riguardo alla posizione del dipendente nell'amministrazione di destinazione. (Nella specie l'ente locale di provenienza aveva disposto la nomina in ruolo, con effetto retroattivo, del dipendente ad una qualifica superiore in conseguenza della sentenza con cui il TAR aveva sancito l'illegittimità dell'esclusione del lavoratore da un concorso bandito per l'accesso a tale qualifica).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)