Sez. 1, Sentenza n. 10743 del 28/10/1993 (Rv. 484117 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità) | Funzioni dirigenziali apicali nell'ambito della struttura sanitaria del comune - Esercizio di fatto per vizi dell'atto di conferimento dell'incarico - Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Sussistenza.
Elezioni - Elettorato - Passivo - In genere (ineleggibilità)
Ai fini del concretamento della condizioni di ineleggibilità - che, in quanto tale ed a differenza di quelle implicanti semplice incompatibilità, deve cessare, onde impedire la decadenza dello eletto, col compimento dell'atto dimissivo dell'incarico, entro il termine per la presentazione delle candidature - alla carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 2, primo comma, n. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la circostanza che l'esercizio di funzioni dirigenziali apicali nell'ambito della struttura sanitaria del Comune di cui trattasi sia avvenuto soltanto di fatto, a causa di vizi dell'atto amministrativo di conferimento dell'incarico, non assume rilievo dirimente, in quanto un tale difetto di forma non esclude l'idoneità dell'attività effettivamente svolta dal candidato a produrre potenziale alterazione della "par condicio" degli aspiranti alla carica.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)