diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4151 del 07/04/1993 (Rv. 481745 - 01)

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Corte di Appello - Sentenza sullo stato di adottabilità del minore - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Obbligo della motivazione - Inosservanza - Denuncia - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481745-01

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione

Con il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte di Appello che pronunciano sullo stato di adottabilità del minore, espressamente limitato dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 soltanto alle "violazioni di legge", possono essere denunciate sia violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale, sia violazioni della legge regolatrice del processo. Peraltro, la inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, mentre esulano dall'ambito delle censure proponibili quelle concernenti la completezza o la sufficienza della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)