Sez. 1, Sentenza n. 4388 del 19/04/1995 (Rv. 491887 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Motivi attinenti alla omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - Deducibilità - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Per il disposto dell'art. 17 ultimo comma legge n. 184/83 il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che pronuncia sullo stato di adottabilità del minore è espressamente limitato al vizio di violazione di legge, che riguardo alla motivazione si ha solo quando questa sia del tutto carente o fittizia (art. 132 n. 4 cod. proc. civ.). Non possono, pertanto, trovare ingresso in "subiecta materia" motivi attinenti alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)