Sez. 2, Sentenza n. 299 del 31/01/1969 (Rv. 338290 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE 289 DEL 1963 - CUMULABILITA CON ALTRA PENSIONE PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PENSIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE 289 DEL 1963 - CUMULABILITA CON ALTRA PENSIONE PUBBLICA - ESCLUSIONE.*
Sino all'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n 289 il trattamento di pensione forense non era cumulabile con quello di pensione a carico dello stato o di qualsiasi ente pubblico. (V 1388-68, massima n 333003).*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)