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Sez. 2, Sentenza n. 1388 del 06/05/1968 (Rv. 333003 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CUMULABILITA DELLA PENSIONE FORENSE E DELLA PENSIONE STATALE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 798 DEL 1965 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333003-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - CUMULABILITA DELLA PENSIONE FORENSE E DELLA PENSIONE STATALE - ART. 6 DELLA LEGGE N. 798 DEL 1965 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE.*

L'art. 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che ammette la cumulabilita della pensione forense con quella statale e norma a carattere non gia innovativo, bensi interpretativo rispetto all'art. 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.*

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 289 art. 13, Legge 05/07/1965 num. 798 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)