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Sez. L, Sentenza n. 23226 del 13/12/2004 (Rv. 578180 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI | Procedure selettive per corsi di qualificazione mirati alla progressione di carriera - Criteri di scelta analitici definiti con accordo sindacale - Obbligo di osservanza - Violazione dei principi di buona fede e correttezza - Configurabilità - Specifico onere a carico del concorrente escluso.
Stato
decisa il 2004-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578180-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - PROMOZIONI

Quando un accordo sindacale di conformazione del potere direttivo del datore di lavoro riservi al potere discrezionale dello stesso la valutazione della professionalità del dipendente secondo specifici criteri, analiticamente catalogati, per l'ammissione a corsi di addestramento finalizzati all'attribuzione di una qualifica superiore, l'obbligo del datore di esercitare detto potere secondo i principi di correttezza e buona fede stabiliti dagli art. 1175 e 1375 cod. civ. - con il correlativo diritto soggettivo dei lavoratori all'adempimento di questo obbligo strumentale, tutelabile in sede giurisdizionale - comporta la necessaria indicazione (sia pure in modo sommario) dei parametri che si assumono violati in riferimento ai candidati ingiustificatamente valutati in modo più favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)