Sez. L, Sentenza n. 3494 del 13/04/1996 (Rv. 496999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Sistema concorsuale di promozioni - Funzione di garanzia dei dipendenti contro scelte discrezionali del datore - Controllabilità di tali scelte con riferimento al criterio di correttezza e buona fede - Apertura del procedimento di scrutinio comparativo - Interesse del datore alla scelta fra i dipendenti più idonei - Sussistenza - Contrasto con la cosiddetta " contrattualità' della qualifica - Esclusione - Domanda degli scrutinandi - Necessità - Esclusione - Diritto del dipendente a non essere scrutinato - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Nel settore del lavoro subordinato privato il sistema concorsuale di promozioni riveste il medesimo valore garantistico che esso ha nell'ambito del pubblico impiego, dal quale è stato mutuato, mirando a sottrarre la promozione dei dipendenti alla scelta discrezionale del datore di lavoro per sottoporla all'osservanza di specifici procedimenti e criteri di scelta, tali da rendere possibile il controllo di legalità da parte del giudice anche sotto il profilo della correttezza e della buona fede. In tale sistema l'apertura del procedimento di scrutinio comparativo non postula alcuna domanda né consente alcun rifiuto da parte dei dipendenti da esaminare, trattandosi di procedimento che il datore di lavoro è autorizzato a svolgere d'ufficio, anche in relazione al proprio interesse di scegliere fra i lavoratori più idonei (senza che ciò si ponga in contrasto con il principio della cosiddetta contrattualità della qualifica ex art. 96, disp. att. cod. civ. riguardante solo il momento dell'assunzione e non anche per gli ulteriori sviluppi di carriera che restano affidati alle disposizioni regolamentari e dei contratti collettivi) salva la rifiutabilità successiva della promozione. Ne consegue che ove la disciplina dello specifico rapporto (nella specie, di lavoro giornalistico con la R.A.I. Radiotelevisione Italiana) preveda il sopraindicato procedimento di promozione, non è configurabile alcun diritto del dipendente di essere promosso senza partecipare alla selezione o, alternativamente, di non venir inserito nel novero degli scrutinandi (Nella specie la richiesta del dipendente in tal senso era stata motivata con il danno che alla sua reputazione professionale sarebbe derivato dall'esito per lui sicuramente negativo dello scrutinio, i risultati del quale erano, asseritamente, già predeterminati in forza di criteri di "lottizzazione" politica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)