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Sez. 1, Sentenza n. 1516 del 14/05/1968 (Rv. 333205 - 01)

TRIBUTI ERARIALI -IMPOSTE INDIRETTE -SUI TRASFERIMENTI- REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMPROPRIETA DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE - DIVISIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE- IMPOSSIBILITA DI DETERMINAZIONE DEI SINGOLI DIRITTI DI SUPERFICIE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333205-01

TRIBUTI ERARIALI -IMPOSTE INDIRETTE -SUI TRASFERIMENTI- REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - COMPROPRIETA DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE - DIVISIONE DELL'EDIFICIO - NECESSITA - ESCLUSIONE- IMPOSSIBILITA DI DETERMINAZIONE DEI SINGOLI DIRITTI DI SUPERFICIE - CONSEGUENZE.*

I comproprietari di un terreno edificabile possono costituire a favore di ciascuno di essi diritti di superficie a norma dell'art. 952 cod civ., in deroga alle regole comuni dell'accessione, onde i singoli acquistino, con la sola costruzione, la proprieta di parti in un fabbricato costruendo sul detto suolo comune. In tale ipotesi non occorre, una volta costruito l'edificio, la stipula di alcun atto di divisione per l'attribuzione al condomino della proprieta della singola parte spettantegli. Ma quando, invece, nell'atto di concessione ad aedificandum difetti la Determinazione o, almeno, la concreta possibilita di determinare, nella loro concreta consistenza, le singole concessioni e conseguentemente, i singoli diritti di superficie, e si renda necessario stabilire la esatta corrispondenza fra la parte di terreno acquistata e la parte di costruzione catastalmente identificata, occorre a cio procedere con un atto ulteriore, con la conseguenza che solo da esso potra derivare al condomino l'attribuzione, in concreto, della proprieta della porzione di fabbricato spettantegli, onde sara quest'ulteriore atto a porre in essere una divisione, soggetta alla tassazione prevista dall'art. 89 della tariffa allegata alla legge di registro. E apprezzamento di fatto incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente e correttamente motivato, l'accertamento col quale il giudice di merito identifica, attraverso l'analisi dei suoi elementi di fatto, quale e il rogito col quale si e attuata la divisione tassabile. (V. 2339-67, massima n. 329577 1533-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)