Sez. 1, Sentenza n. 996 del 10/04/1974 (Rv. 368939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN TERRENO EDIFICABILE - PATTO DI COSTRUZIONE SU DI ESSO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - ESCLUSIONE PATTIZIA - RAPPORTO - NATURA - ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA DEI SINGOLI APPARTAMENTI - ATTO DI DIVISIONE - NECESSITA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - PATTUIZIONE DI RECIPROCHE CONCESSIONI AD AEDIFICANDUM - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI DI GODIMENTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN TERRENO EDIFICABILE - PATTO DI COSTRUZIONE SU DI ESSO DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO - CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM - ESCLUSIONE PATTIZIA - RAPPORTO - NATURA - ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA DEI SINGOLI APPARTAMENTI - ATTO DI DIVISIONE - NECESSITA - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - PATTUIZIONE DI RECIPROCHE CONCESSIONI AD AEDIFICANDUM - EFFETTI.*
Allorquando venga escluso che i comproprietari pro indiviso di un'area comune - pur stabilendo di costruire su questa un edificio in condominio con la Determinazione delle parti separate ed esclusive dell'edificio stesso a ciascuno spettanti - abbiano voluto porre in essere reciproche concessioni ad aedificandum con la Costituzione di singoli diritti di superficie, il relativo rapporto viene a rivestire natura obbligatoria e non reale. Pertanto, una volta costruito l'edificio, si rende necessario, per la concreta attribuzione a ciascun condomino dell'esclusivo diritto di proprieta sulle singole parti dell'edificio stesso, un ulteriore e successivo atto, che assume la configurazione giuridica di un atto di divisione, soggetto, come tale, alla rispettiva imposta graduale di registro. Nell'ipotesi, invece, in cui, con l'accordo relativo alla costruzione dell'edificio, le parti abbiano posto in essere reciproche concessioni ad aedificandum, con la Costituzione di singoli diritti di superficie, non occorre alcun ulteriore atto per l'acquisto del diritto reale di cui sopra. (V 1674'71, mass n 352125; 1516'68, mass n 333205; 3138'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)