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Sez. L, Sentenza n. 6952 del 21/11/1983 (Rv. 431626 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD UNA SPECIFICA NOTA SPESE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431626-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE NON CONFORME AD UNA SPECIFICA NOTA SPESE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*

In tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il Sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli Atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei minimi tariffari, il giudice del merito, in presenza di una specifica "nota-spese" depositata dalla parte, non può limitarsi ad una globale Determinazione, in entità inferiori rispetto alle esposte, dei diritti procuratori e degli onorari di avvocato, ma deve indicare concretamente e motivatamente le voci per le quali non li ritiene dovuti, oppure li ritiene dovuti in misura minore. (Conf 1441/82, mass n 419272).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)