Sez. 5, Sentenza n. 4598 del 29/03/2002 (Rv. 553377 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Operazioni di credito previste dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Atti giudiziari relativi a dette operazioni - Deroga al regime agevolativo - Interpretazione - Portata - Iscrizione di ipoteca giudiziale relativa ad operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta ipotecaria - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE
Il fatto che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l'art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda il regime agevolativo previsto per le operazioni di credito (regime rappresentato dall'assoggettamento di esse ad un'unica imposta sostitutiva) anche agli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario), non comporta che l'iscrizione di ipoteca, sulla base di provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito in questione, divenga perciò soggetta anche ad imposta ipotecaria, ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)