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Sez. 5, Sentenza n. 17638 del 01/09/2004 (Rv. 576611 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Imposta ipotecaria sostitutiva ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ipoteca giudiziale - Applicabilità - Condizioni - Ricorrenza - Prova - Onere.
Stato
decisa il 2004-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576611-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, l'applicazione ad un'ipoteca giudiziale dell'imposta ipotecaria sostitutiva regolata dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, presuppone che l'operazione creditizia cui l'iscrizione della garanzia si riferisce abbia le caratteristiche previste dall'art. 15 stesso: l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti oggettivi per la sua applicazione, atteso che l'imposta sostitutiva in discorso è prevista da una norma derogatoria, grava sul soggetto passivo che intenda godere del beneficio, sottraendosi al regime ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)