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Sez. 5, Sentenza n. 14840 del 05/06/2008 (Rv. 603401 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Operazioni di credito previste dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Disciplina agevolativa - Atti giudiziari relativi a dette operazioni - Deroga al regime agevolativo - Portata - Iscrizione di ipoteca giudiziale relativa ad operazione agevolata - Assoggettamento ad imposta ipotecaria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603401-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

L'agevolazione tributaria, prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, consistente nel pagamento della sola imposta sostitutiva, include non solo le ipoteche convenzionali o legali, ma anche l'ipoteca iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale emesso in relazione alle operazioni di credito rientranti tra quelle coperte da detta imposta sostitutiva; tale ipoteca, infatti, non integra un atto giudiziario (come tale escluso dall'agevolazione, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del d.P.R. citato), ma trova in esso soltanto la fonte.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)