Sez. 6, Sentenza n. 13626 del 07/10/1998 Ud. (dep. 23/12/1998) Rv. 213431 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Sanitario chiamato a testimoniare in ordine a un fatto comportante la sua responsabilità per il reato di omissione di referto - Non punibilità ex art. 384, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FALSA TESTIMONIANZA - CASI DI NON PUNIBILITÀ
Non è punibile per falsa o reticente testimonianza, ex art. 384, comma secondo, cod. proc. pen., il sanitario chiamato a deporre su un fatto dal quale può derivare la sua responsabilità per omissione di referto, non potendosi applicare in tale ipotesi l'art. 200, comma primo, cod. proc. pen., che riguarda il diverso caso in cui il dovere di riferire all'autorità giudiziaria, che supera il segreto professionale, non implica profili di responsabilità penale del dichiarante. (Nella specie, una psicologa era stata esaminata come teste su un caso di maltrattamenti e di violenza sessuale in danno di una paziente che era stata da lei visitata, fatto in relazione al quale essa non aveva assolto all'obbligo di referto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 365, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)