Sez. 6 - , Sentenza n. 44620 del 03/10/2019 Ud. (dep. 31/10/2019) Rv. 277394 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE | Art.365 cod. pen. - Psicologo - Rapporto professionale di natura privata - Qualifica di esercente una professione sanitaria - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di referto - Condizioni
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE
In tema di omissione di referto, riveste la qualifica di esercente una professione sanitaria lo psicologo o psicoterapeuta ancorché operi nello svolgimento di un rapporto professionale di natura privatistica, con la conseguenza che, avuta notizia, nell'ambito dell'assistenza prestata, di fatti che possono presentare la caratteristiche di un delitto, egli è tenuto a riferirne all'autorità giudiziaria, salvo il caso in cui la segnalazione esponga la persona assistita a procedimento penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 CORTE COST., Legge 18/02/1989 num. 56 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3, Cod. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)