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Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 13/06/1973 (Rv. 364658 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTERVENTO VOLONTARIO IN APPELLO DEI SUCCESSORI - AMMISSIBILITA - CHIAMATA DI PARTE O IUSSU JUDICIS - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364658-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INTERVENTO VOLONTARIO IN APPELLO DEI SUCCESSORI - AMMISSIBILITA - CHIAMATA DI PARTE O IUSSU JUDICIS - INAMMISSIBILITA.*

Nel caso in cui la successione a titolo particolare nella res litigiosa avvenga dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l'acquirente o il legatario, legittimati secondari quali titolari di un rapporto dipendente da quello dell'alienante o dell'erede, potendo risentire effetti riflessi dal giudicato tra le parti, sono abilitati ad intervenire nel processo per la prima volta in fase di appello per tutelare i propri diritti. Mancando, pero, la comunanza di causa, essi non possono essere chiamati coattivamente in giudizio ad istanza di parte o jussu judicis. (Conf 2828/69, mass n 342627).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)