Sez. L, Sentenza n. 3899 del 21/04/1987 (Rv. 452751 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI - INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini della corretta interpretazione anche delle clausole di contratti collettivi od aziendali, la "comune volontà delle parti" deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto: di guisa che è precluso il ricorso ad altri criteri ermeneutici, quando la individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare ed adeguate. (V 979/83, mass n 425746; (Conf 4262/84, mass n 436188).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2065, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)