Sez. L, Sentenza n. 979 del 05/02/1983 (Rv. 425746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ACCORDI AZIENDALI ATAC 7 AGOSTO E 21 DICEMBRE 1965; DIRITTO DELL'AGENTE AL TRATTAMENTO SUPERIORE; CONDIZIONI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (ACCORDI AZIENDALI ATAC 7 AGOSTO E 21 DICEMBRE 1965; DIRITTO DELL'AGENTE AL TRATTAMENTO SUPERIORE; CONDIZIONI).*
L'interpretazione della disciplina collettiva (di diritto comune), compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - ha ritenuto che, ai sensi degli accordi aziendali a.T.A.C. 7 agosto e 21 dicembre 1965, il diritto alla corresponsione del trattamento della classe economica immediatamente superiore è subordinato, quanto agli agenti, che hanno maturato il triennio di anzianità nella qualifica, alla prestazione di servizio in vettura e viene meno con il venir meno di tale condizione, salvo che l'assegnazione a posto di minor aggravio avvenga per ragioni di salute, su proposta della commissione medica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)