Sez. 1, Sentenza n. 75 del 10/01/1986 (Rv. 443727 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - IN GENERE - PER PROVVIGIONI ED INDENNITÀ DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AGENZIA EX ART. 2751 BIS N. 3 COD. CIV. - AGENTE CREDITORE - PERSONA FISICA OVVERO SOCIETÀ - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - IN GENERE - PER PROVVIGIONI ED INDENNITÀ DERIVANTI DAL RAPPORTO DI AGENZIA EX ART. 2751 BIS N. 3 COD. CIV. - AGENTE CREDITORE - PERSONA FISICA OVVERO SOCIETÀ - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo fissato dalla legge 29 luglio 1975 n. 426, nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di Agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che agente-creditore sia persona fisica ovvero società, tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre Disposizioni contenute nel medesimo articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito, facendo esclusivo riferimento al rapporto da cui esso consegue, e che in tale diversità di scelte, in quanto ricollegata a situazioni obiettivamente non uguali, manifestamente non è configurabile un contrasto con l'art. 3 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis n. 3 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)