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Sez. 1, Sentenza n. 8114 del 14/06/2000 (Rv. 537592 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Credito per provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia - Riferimento all'agente creditore come persona fisica, con esclusione dei casi di attività di agente esercitata da società di capitali - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537592-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

L'art. 2751 bis cod.civ., nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori che siano persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l'attività di agente sia svolta da società di capitali. Siffatta interpretazione si desume dalla "ratio" dell'intero articolo citato, che è quella di favorire i prestatori d'opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Del resto, l'interpretazione contraria (esclusa anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2000) non si sottrarrebbe a censure di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe alle società di capitali un privilegio uguale a quello dei lavoratori intellettuali autonomi e "potiore" rispetto a quello dei coltivatori diretti e degli artigiani - i cui crediti sono posposti, nell'ordine dei privilegi, ex art. 2751 bis cod.civ. citato, a quelli dei professionisti e degli agenti - con un'ingiustificata equiparazione di situazioni diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 bis, Legge 29/07/1975 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)