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Sez. 1, Sentenza n. 6236 del 21/06/1999 (Rv. 527740 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Credito per provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia - Riferimento esclusivo all'agente creditore come persona fisica e non anche come società - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527740-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

L'art. 2751 bis n. 3 cod. civ., nel testo fissato dalla legge n. 426 del 1975, nell'accordare privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che agente - creditore sia una persona fisica ovvero una società, tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre disposizioni contenute nello stesso articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito che possa comportare una limitazione alla causa del credito derivante dal rapporto di agenzia, facendo esclusivo riferimento al rapporto da cui esso consegue.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 bis, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)