Sez. U, Sentenza n. 3792 del 24/06/1985 (Rv. 441380 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGI 24 MAGGIO 1970 N. 336 E 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONFIGURANTI LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE CON FUNZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLO DOVUTO DALL'INPS - INAPPLICABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGI 24 MAGGIO 1970 N. 336 E 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONFIGURANTI LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE CON FUNZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLO DOVUTO DALL'INPS - INAPPLICABILITÀ.*
La disciplina delle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, sui cosiddetti benefici combattentistici, non è applicabile con riguardo ai trattamenti pensionistici che configurino libere forme di previdenza aziendale, su base negoziale e con funzione aggiuntiva rispetto a quello dovuto dall'INPS (nella specie, trattamento contemplato dal regolamento di quiescenza e previdenza del personale della cassa di risparmio di Venezia). (V 872/84, mass n 433071).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)