Sez. L, Sentenza n. 3468 del 23/05/1986 (Rv. 446418 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGI 24 MAGGIO 1970 N. 336 E 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONFIGURANTI LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE - FUNZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO AL TRATTAMENTO DOVUTO DALL'INPS - INAPPLICABILITÀ DEI BENEFICI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - LEGGI 24 MAGGIO 1970 N. 336 E 9 OTTOBRE 1971 N. 824 - TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONFIGURANTI LIBERE FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE - FUNZIONE AGGIUNTIVA RISPETTO AL TRATTAMENTO DOVUTO DALL'INPS - INAPPLICABILITÀ DEI BENEFICI.*
La disciplina delle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824, sui cosiddetti benefici combattentistici, non è applicabile ai trattamenti pensionistici che (come, nella specie, il trattamento contemplato dal regolamento di quiescenza e previdenza del personale della cassa di risparmio di Venezia) configurino libere forme di previdenza aziendale su base negoziale e con funzione aggiuntiva rispetto al trattamento pensionistico dovuto dall'i.N.P.S., non essendo possibile ricomprenderli nella formula "eventuale trattamento integrativo" di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, in quanto tale formula si riferisce a trattamenti integrativi pur sempre di fonte legale, come quello previsto per i marittimi e per gli addetti alle esattorie. (V 3792/85, mass n 441380; (V 872/84, mass n 433071).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)