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Sez. U, Sentenza n. 10888 del 12/11/1990 (Rv. 469727 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO - EFFETTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469727-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO COSTITUTIVO - EFFETTI - DECORRENZA.*

L'iscrizione nell'albo degli avvocati o procuratori integra un atto amministrativo di accertamento costitutivo, e, pertanto, produce effetti dalla data del provvedimento del consiglio dello ordine che la disponga, ovvero, del provvedimento del medesimo consiglio che la neghi, ove poi riformato in esito a ricorso davanti al consiglio nazionale forense, mentre resta esclusa ogni possibilità di retrodatazione od efficacia retroattiva, indipendentemente dall'eventuale spettanza di benefici riduttivi del periodo di pratica od Esercizio professionale richiesto per l'iscrizione stessa. (V 3296/87, mass n 452354).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 69, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)