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Sez. 3, Sentenza n. 24735 del 28/11/2007 (Rv. 600461 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Somme indebitamente corrisposte a seguito di annullamento di cartella esattoriale - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Concessionario del servizio di riscossione - Esclusione - Ente impositore - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600461-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il concessionario del servizio di riscossione non è il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale per sanzione successivamente annullata, giacché, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava soltanto sull'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza del giudice di pace con cui aveva condannato il concessionario del servizio di riscossione alla restituzione delle somme pagate in virtù di cartella esattoriale fondata su sanzione amministrativa gudizialmente annullata con sentenza passata in giudicata e, decidendo sul ricorso in opposizione, ha dichiarato che la domanda non poteva essere proposta nei riguardi del suddetto concessionario per difetto della sua legittimazione passiva).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)