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Sez. 1, Sentenza n. 22617 del 20/10/2006 (Rv. 593140 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Avviso di mora emesso per la riscossione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada - Opposizione - Legittimazione passiva - Ente impositore - Sussistenza - Concessionario del servizio di riscossione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in caso di opposizione proposta nei soli confronti del concessionario - Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato ascrivibile all'ufficio del giudice - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593140-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione, ex articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio è legittimata passiva necessaria anche se instaurato a seguito di notifica della cartella o dell'avviso di mora emessi dal concessionario della riscossione, poiché questi è un semplice "adiectus solutionis causa" e, come tale, non può essere considerato litisconsorte necessario, con la conseguenza che, di fronte a una opposizione proposta esclusivamente nei suoi confronti il giudice non è tenuto a integrare il contraddittorio nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, ma deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, essendo la notifica del ricorso introduttivo eseguita dall'ufficio del giudice ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 689 del 1981, l'erronea indicazione del soggetto passivamente legittimato non può essere ascritta all'opponente nei casi in cui egli ha effettuato delle indicazioni sulla base delle quali è possibile risalire automaticamente al soggetto legittimato (come nel caso in cui l'opponente indichi l'organo di polizia accertatore della violazione che ha redatto il verbale, consentendo così all'ufficio di individuare nel Ministro sovraordinato il soggetto a cui notificare l'opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)