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Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010 (Rv. 615676 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Normativa vigente in data anteriore al 20 aprile 2005 - Domanda giudiziale - Condizioni - Preventiva richiesta di permesso umanitario al Questore - Necessità.
Stato
decisa il 2010-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615676-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La domanda di protezione umanitaria, in base alla normativa vigente anteriormente al 20 aprile 2005 (data di entrata in vigore dell'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha attribuito alle Commissioni territoriali il potere di accertare l'esistenza delle condizioni per il rilascio di permessi umanitari), applicabile "ratione temporis", è assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario ma può essere portata alla cognizione del Tribunale e, conseguentemente, della Corte di Cassazione, soltanto ove al Questore sia stato preventivamente richiesto il rilascio del relativo permesso dopo il rigetto, da parte della Commissione Nazionale, del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 20 com. 1, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)