Sez. U, Ordinanza n. 11535 del 19/05/2009 (Rv. 608145 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, sesto comma, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione Territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato, in quanto, a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1-quater del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, introdotto dall' art. 32 comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, le Commissioni Territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all'art. 5, sesto comma, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. Ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime giuridico antevigente, non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 del d.lgs 29 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della Direttiva CE 2005/85 del 1° dicembre 2005.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/01/2008 num. 25 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 34 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 05/09/2005 num. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)