Sez. 2, Sentenza n. 13621 del 11/06/2007 (Rv. 597435 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia - Causa illecita - Configurabilità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE
Qualora la vendita con patto di riscatto, pur se ad effetti apparentemente immediati, sia stipulata a scopo di garanzia con il fine specifico di attribuire il bene al creditore soltanto nel caso di inadempimento del debitore, il contratto, eludendo il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ., è, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., affetto da nullità per causa illecita. (Nella specie, è stato escluso che la vendita fosse stata stipulata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del venditore, sul rilievo che non era stato pattuito il patto "de retrovendendo").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)