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Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 08/02/2007 (Rv. 595520 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Vendita con patto di riscatto o di retrovendita a scopo di garanzia - Causa illecita - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595520-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE

Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l'adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall'articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l'invalidità ai sensi degli articoli 1343 e 1418 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)