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Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009 (Rv. 606093 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Anticresi - Previsione espressa dell'art. 1963 cod. civ. - Negozio di per sé lecito - Conseguimento di finalità vietata dall'ordinamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606093-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. ed espressamente previsto, quanto al contratto di anticresi, dall'art. 1963 cod. civ., si estende a qualsiasi negozio, ancorché astrattamente di per sé lecito, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento, di assoggettare il debitore all'illecita coercizione del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una violazione del patto commissorio nel fatto che i contraenti avevano previsto, in caso di mancata restituzione della somma mutuata, che il creditore avrebbe potuto, esercitando una sorta di diritto potestativo, pretendere il trasferimento, sia pure a titolo oneroso, del bene oggetto dell'anticresi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)