Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010 (Rv. 613997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Novità - Esclusione - Proposizione nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità con la comparsa conclusionale - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)