diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11244 del 18/07/2003 (Rv. 565253 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado - Novità - Esclusione - Domanda di restituzione proposta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità con la comparsa conclusionale - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565253-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello; la stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, mentre resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione avanzata con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse. Da tanto deriva che è onere della parte che formuli una tale domanda precisare puntualmente, da un lato, in quale data ha provveduto al pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, e dall'altro, specie quando controparte non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dimostrare il proprio assunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)