Sez. L, Sentenza n. 13024 del 23/10/2001 (Rv. 549814 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Periodo minimo di lavoro - Effettiva prestazione di attività lavorativa - Necessità - Limiti - Cassa integrazione a zero ore - Rilevanza per il lavoratore sospeso subito dopo l'assunzione - Esclusione - Imputabilità della mancata prestazione al datore di lavoro - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il periodo minimo di lavoro retribuito, integrante a norma dell'art. 8 legge n. 1115 del 1968 uno dei requisiti del diritto al trattamento speciale di disoccupazione, deve essere costituito da lavoro effettivo, salva la equiparabilità a quest'ultimo dei periodi di assenza per ferie, malattia o infortunio; ne consegue che il trattamento in questione non può essere riconosciuto a lavoratori sospesi immediatamente dopo la loro assunzione e posti in cassa integrazione a zero ore, a prescindere dal loro eventuale diritto alla retribuzione per l'imputabilità della mancata prestazione al datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)