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Sez. 1, Sentenza n. 11033 del 05/10/1999 (Rv. 530456 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Titolo esecutivo - Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530456-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

In sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere ad interpretazione del giudicato, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni; in tal caso l'interpretazione del titolo dà luogo ad interpretazione del giudicato esterno ed è incensurabile in sede di legittimità ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici (nella specie, in mancanza di indicazioni nel titolo giudiziale sui criteri di calcolo della rivalutazione e degli interessi, il giudice dell'opposizione aveva ritenuto tale profilo non coperto dal giudicato procedendo alla liquidazione; la S.C., sulla base degli esposti principi, ha respinto il ricorso che aveva lamentato l'esistenza del giudicato sul punto senza censurare l'interpretazione del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)