Sez. L, Sentenza n. 14986 del 27/11/2001 (Rv. 550607 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Titolo esecutivo - Sentenza passata in giudicato - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Interpretazione di giudicato esterno - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
In sede di esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro passata in giudicato, il giudice dell'opposizione deve procedere all'interpretazione del giudicato esterno, individuandone contenuto e portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione e con esclusione del riferimento ad elementi esterni, non potendo, in particolare, integrare una pronuncia carente o dubbia facendo riferimento a regole di diritto o ad orientamenti giurisprudenziali; in tal caso, l'interpretazione del titolo, quale interpretazione del giudicato esterno, è incensurabile in cassazione ove non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a sentenza di condanna di un datore di lavoro a rimborsare all'INAIL somme corrisposte a titolo di indennità per infortunio sul lavoro "oltre interessi legali al soddisfo", aveva stabilito la decorrenza degli interessi ad una data anteriore a quella di emanazione della sentenza ed a quella di proposizione della domanda, senza esaminare eventuali parti della motivazione che consentissero eventualmente tale soluzione e limitandosi a richiamare i principi generali in materia di obbligazione da fatto illecito e di obbligazione pecuniaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)