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Sez. 3, Sentenza n. 10676 del 24/04/2008 (Rv. 603243 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Contestazione sulla corretta interpretazione del titolo esecutivo - Sentenza che decide sull'opposizione - Natura - Individuazione - Conseguenze - Accertamento dell'esorbitanza dell'esecuzione intrapresa rispetto al contenuto del titolo - Pronuncia di condanna del debitore al pagamento della minor somma giudizialmente accertata - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603243-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)