Sez. 3, Sentenza n. 40432 del 13/07/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 235752 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. - Elemento soggettivo - Dolo generico.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Le fattispecie criminose di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile e di fruizione di rapporto sessuale con un minore in cambio di denaro o altra utilità, previste ai commi primo e secondo dell'art. 600 bis cod. pen., sono caratterizzate dal dolo generico ed è pertanto sufficiente per la sussistenza dell'elemento soggettivo che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico tra cui si pone l'età della vittima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis com. 1, Cod. Pen. art. 600 bis com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)