Sez. 3, Sentenza n. 18854 del 05/03/2003 Ud. (dep. 22/04/2003) Rv. 224897 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. - Disposizioni di cui alla legge n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostituzione - Differenti interessi giuridici tutelati - Individuazione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Il delitto di cui all'art. 600 bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269, in adesione ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretto a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti, contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; tale affermazione trova conferma anche nell'inter venuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n. 2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis, Legge 17/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)