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Sez. 3, Sentenza n. 17717 del 20/03/2002 Ud. (dep. 10/05/2002) Rv. 221975 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Prostituzione minorile - Reato di cui all'art.600 bis. c. p. - Disposizioni di cui alla legge n. 75 del 1958 sullo sfruttamento della prostituzione - Differenti interessi giuridici tutelati - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221975-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

La fattispecie criminosa di cui all'art. 600 bis cod. pen. (prostituzione minorile), introdotta dall'art. 2 della legge 3 agosto 1998 n. 269 in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, è diretta a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore ed ha pertanto natura autonoma, attesa la sua diversa oggettività giuridica rispetto ad analoghe fattispecie criminose in materia di prostituzione di soggetti adulti contemplate nella legge 20 febbraio 1958 n. 75, la quale mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità; il che trova conferma anche nell'intervenuta abrogazione dell'aggravante prevista dall'art. 4, n.2, della suddetta legge per i fatti commessi in danno di minori.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 bis, Legge 17/05/1991 num. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)