diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1168 del 21/01/2008 (Rv. 601546 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE | Portata - Tassazione del medesimo reddito quale presupposto di distinti prelievi fiscali - Violazione del divieto - Esclusione - Fattispecie - In tema di assoggettamento ed imposta di somma proveniente da società amministrate dal contribuente.
Stato
decisa il 2008-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601546-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione non si verifica in caso di duplicità di prelievo su un reddito la cui identità sia meramente economica, ma che in realtà sia considerato dalla norma tributaria quale presupposto di distinti prelievi fiscali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che si traducesse in una doppia imposizione l'assoggettamento ad imposta di somme versate in conto corrente dal contribuente, ma provenienti da società di cui egli era amministratore unico, distinguendo tra il reddito delle società, costituenti il presupposto per l'imposizione a carico delle stesse, e quello dell'amministratore, soggetto ad imposta a prescindere dalla provenienza e dall'assoggettamento a tributo delle società).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)